Ultima modifica: 29 Novembre 2024

Atti di concessione

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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

29 Novembre 19 Amministrazione Trasparente

Sezione non di competenza

Sezione non di competenza di questa amministrazione in quanto voce non prevista per gli istituti scolastici (Del. ANAC 430/2016) Allegati Non di competenza (87 kB)




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